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Sez. 1, Sentenza n. 7971 del 17/07/1993 (Rv. 483210 - 01)

Assicurazione - Assicurazione della responsabilità civile - Oggetto del contratto (rischio assicurato) | Interesse dell'assicurato - Contenuto.
Stato
decisa il 1993-07-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483210-01

Assicurazione - Assicurazione della responsabilità civile - Oggetto del contratto (rischio assicurato)

Il contratto di assicurazione della responsabilità civile con riguardo ad una determinata attività dell'assicurato obbliga l'assicuratore a tenere indenne quest'ultimo (nella specie, appaltatore di lavori edili rivelatisi difettosi) di quanto costui è costretto a pagare a terzi a seguito di un fatto colposo a lui addebitato a titolo d'inadempimento, in quanto detta assicurazione presuppone l'imputabilità del fatto dannoso - a titolo di colpa - all'assicurato, come fondamento dell'obbligo di risarcire il danno, essendo esclusi dalla garanzia solo i danni derivanti da fatto doloso dell'assicurato (art. 1917, primo comma, ult. parte cod. civ.). Pertanto, a differenza dell'assicurazione contro i danni ove l'interesse dell'assicurato consiste nel risarcimento del danno subito da un suo determinato bene a seguito di un sinistro, in quella per la responsabilità civile detto interesse consiste nel cautelarsi contro il rischio di alterazione negativa del proprio patrimonio complessivamente considerato ed esposto a responsabilità illimitata per eventuali comportamenti colposi, anche gravi, con la sua reintegrazione attraverso il pagamento da parte dell'assicuratore, di una somma di danaro pari all'esborso dovuto dall'assicurato, nell'ambito per lo più di un tetto massimo detto massimale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1900, Cod. Civ. art. 1904, Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)