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Sez. 2 - , Sentenza n. 23948 del 25/09/2019 (Rv. 655358 - 04)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) | Assicurazione - Assicurazione della responsabilità civile - Oggetto del contratto - Interesse dell'assicurato - Fondamento - Assicurazione contro i danni - Differenze - Diversa disciplina in tema di responsabilità per colpa grave.
Stato
decisa il 2019-09-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655358-04

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO)

Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicurato si cautela contro il rischio dell'alterazione negativa del suo patrimonio, in quanto l'assicuratore si impegna a tener indenne ed a reintegrare il patrimonio dell'assicurato attraverso il pagamento di una somma di danaro pari all'esborso dovuto dall'assicurato stesso in conseguenza di un fatto colposo a lui addebitato, anche se dovuto a colpa grave; fondamento dell'obbligazione di risarcire il danno, a norma dell'art. 1917, comma 1, c.c., infatti, è l'imputabilità del fatto dannoso a titolo di colpa, mentre sono esclusi dalla garanzia assicurativa unicamente i danni derivanti da fatti dolosi dell'assicurato. Nell'assicurazione della responsabilità contro i danni, invece, l'interesse dell'assicurato, ai sensi dell'art. 1904 c.c., è il risarcimento del danno subito da un proprio determinato bene in conseguenza di un sinistro e sono esclusi dalla garanzia i fatti addebitabili per colpa grave.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1900, Cod. Civ. art. 1904, Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)