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Sez. 2, Sentenza n. 8110 del 10/02/2016 Cc. (dep. 29/02/2016) Rv. 266200 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - TERMINE | Mancata decisione sulla richiesta di riesame da parte del Tribunale entro dieci giorni dalla trasmissione degli atti - Perdita di efficacia della misura - Possibilità di rinnovazione della stessa ex art. 309 comma decimo - Sussistenza - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-02-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266200-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - TERMINE

In tema di misure cautelari personali, l'impossibilità per il Tribunale, di addivenire per ragioni formali ad una decisione nel merito sulla richiesta di riesame dell'ordinanza applicativa della misura determina la perdita di efficacia della stessa, che potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art. 309, comma decimo, cod. proc. pen., solo in caso di ricorrenza di eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate. (Fattispecie in tema di omessa notifica all'indagato dell'avviso di celebrazione dell'udienza cautelare ex art. 309, comma ottavo, cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 8 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 9 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)