Sez. 2 - , Sentenza n. 48583 del 11/09/2018 Cc. (dep. 24/10/2018) Rv. 274466 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - MOTIVAZIONE | Annullamento dell'ordinanza per mancanza di autonoma valutazione da parte del giudice per le indagini preliminari - Mancata previsione del divieto di rinnovazione salve esigenze eccezionali specificamente motivate - Questione di costituzionalità – Manifesta infondatezza - Ragioni.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - MOTIVAZIONE
È manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 309, comma 10, cod. proc. pen., per violazione dell'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede il divieto di rinnovazione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare, salve eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate, anche nel caso di annullamento disposto per mancanza di motivazione o di autonoma valutazione dei presupposti della misura, ai sensi dell'art. 309, comma 9, ultimo capoverso, cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha evidenziato il carattere derogatorio della previsione di cui all'art. 309, comma 10, cod. proc. pen. e la non assimilabilità delle carenze motivazionali all'esigenza di rispetto dei termini della procedura, che il legislatore ha discrezionalmente ritenuto di grado poziore).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 9 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)