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Sez. 3, Sentenza n. 1872 del 30/01/2006 (Rv. 588992 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - ASSICURAZIONE | Assicurazione della responsabilità civile - Pretesa dell'assicurato di conseguire dall'assicuratore il rimborso di quanto dovuto al terzo danneggiato - Prescrizione - Termine annuale ex art. 2952, secondo comma, cod. civ. - Applicabilità.
Stato
decisa il 2006-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588992-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - ASSICURAZIONE

Il patto con cui l'assicuratore assume la gestione della lite configura un negozio atipico accessorio al contratto di assicurazione, costituendo un mezzo attraverso il quale viene data esecuzione al rapporto stesso. Ne consegue che il diritto che l'assicurato esercita, in forza del patto suddetto, di essere tenuto indenne dalla pretesa risarcitoria fatta valere nei suoi esclusivi confronti dal danneggiato per la somma eccedente il massimale di polizza, trovando titolo nel contratto assicurativo, è assoggettato alla prescrizione annuale di cui all'art. 2952, comma secondo, cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1882, Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2952 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)