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Sez. 3, Sentenza n. 9744 del 17/11/1994 (Rv. 488684 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - ASSICURAZIONE | Assicurazione della responsabilità civile - Pretesa dell'assicurato di conseguire dall'assicuratore il rimborso di quanto dovuto al terzo danneggiato - Prescrizione - Termine annuale ex art. 2952 secondo comma cod. civ. - Applicabilità - Termine ex art. 2947 cod.civ. - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488684-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - ASSICURAZIONE

Il patto con cui l'assicuratore assume la gestione della lite configura un negozio atipico accessorio al contratto di assicurazione, costituendo un mezzo attraverso il qual viene data esecuzione al rapporto stesso. Ne consegue che il diritto che l'assicurato esercita in forza del patto suddetto di essere tenuto indenne dalla pretesa risarcitoria fatta valere nei suoi esclusivi confronti dal danneggiato per la somma eccedente il massimale di polizza, trovando titolo nel contratto assicurativo, è assoggettato alla prescrizione annuale di cui all'art. 2952 comma secondo cod. civ., che inizia a decorrere dal giorno in cui l'assicurato ha ricevuto dall'assicuratore la notizia della sentenza che ha reso liquido ed esigibile il credito del danneggiato e non al più lungo termine previsto dall'art. 2947 cod. civ. per il credito risarcitorio derivante da fatto illecito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1882, Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2952 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)