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Sez. 3, Ordinanza n. 6555 del 19/03/2026 (Rv. 678209-02)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE | Nullità contrattuale - Giudicato sull'insussistenza della stessa - Deduzione di una diversa causa di nullità in altro giudizio - Possibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) - In genere.
Stato
decisa il 2026-03-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678209-02

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE

Il giudicato sull'insussistenza di una causa di nullità del contratto, coprendo il dedotto e il deducibile, preclude la possibilità di invocare, in un diverso giudizio, la nullità del medesimo contratto sotto altro profilo. (Nella specie, la S.C. ha escluso che, una volta formatosi il giudicato sulla statuizione di rigetto della domanda di nullità di un mutuo fondiario svolta dai fideiussori in un precedente giudizio, fosse rilevabile d'ufficio, in sede di legittimità, la nullità di una clausola fideiussoria, contenuta nel medesimo contratto, per contrasto con la direttiva 93/13/CEE, alla stregua della sentenza della CGUE del 17 maggio 2022 nelle cause riunite C-693/19 e C-831/19).

Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1421, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)