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Sez. 2 - , Ordinanza n. 4717 del 14/02/2022 (Rv. 663902 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE | Giudizio sulla nullità di un contratto - Esclusione della nullità - Limiti oggettivi - Circoscrizione al motivo di nullità dedotto dalla parte o rilevato d’ufficio dal giudice - Esclusione - Ricomprensione di qualsiasi motivo di nullità - Sussistenza. COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) - In genere.
Stato
decisa il 2022-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/663902-01

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE

Il giudizio sulla insussistenza di una causa di nullità del contratto preclude la possibilità di invocare, in un diverso giudizio, la nullità del medesimo contratto sotto altro profilo, atteso che la domanda di nullità contrattuale è pertinente ad un diritto autodeterminato, individuato indipendentemente dallo specifico vizio dedotto in giudizio, ed il giudicato, coprendo il dedotto e il deducibile, si estende anche all'insussistenza di cause di invalidità diverse da quelle fatte valere

Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1421, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)