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Sez. 3, Sentenza n. 2491 del 01/08/1955 (Rv. 880401 - 01)

CASSAZIONE - RICORSO INCIDENTALE - QUESTIONE GIUDIZIALE O PRELIMINARE CONTENUTA IN UN RICORSO INCIDENTALE CONDIZIONATO - INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO. OBBLIGAZIONI E CONTRATTI - CONDIZIONE RISOLUTIVA ESPRESSA - RIFERITA GENERICAMENTE A TUTTE LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE NEL CONTRATTO O AD OGNI POSSIBILE ADEMPIMENTO CONTRATTUALE. LOCAZIONE DI COSE - INADEMPIENZA DEL CONDUTTORE - INTRODUZIONE DELLA CONCUBINA DA PARTE DEL CONDUTTORE NELLA CASA LOCATAGLI AD USO DI PERSONALE ABITAZIONE - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO. APPELLO - SENTENZA NON DEFINITIVA - DECADENZA DELLA FACOLTÀ DI IMPUGNARE IN VIA PRINCIPALE - FACOLTÀ DI IMPUGNAZIONE INCIDENTALE NEL CASO CHE LA CONTROPARTE IMPUGNI LA SENTENZA DEFINITIVA. APPELLO -SENTENZA NON DEFINITIVA - MANCATA DICHIARAZIONE DI RISERVA DI IMPUGNAZIONE NELLA PRIMA UDIENZA ISTRUTTORIA SUCCESSIVA ALLA COMUNICAZIONE DELLA SENTENZA - IRRITUALITÀ DELLA RISERVA - CONSEGUENZE. APPELLO - SENTENZA NON DEFINITIVA - INSERZIONE NEL FASCICOLO DELL'APPELLANTE - TERMINE - MANCATA INSERZIONE CONSEGUENZE.
Stato
decisa il 1955-08-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/880401-01

CASSAZIONE - RICORSO INCIDENTALE - QUESTIONE GIUDIZIALE O PRELIMINARE CONTENUTA IN UN RICORSO INCIDENTALE CONDIZIONATO - INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO. OBBLIGAZIONI E CONTRATTI - CONDIZIONE RISOLUTIVA ESPRESSA - RIFERITA GENERICAMENTE A TUTTE LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE NEL CONTRATTO O AD OGNI POSSIBILE ADEMPIMENTO CONTRATTUALE. LOCAZIONE DI COSE - INADEMPIENZA DEL CONDUTTORE - INTRODUZIONE DELLA CONCUBINA DA PARTE DEL CONDUTTORE NELLA CASA LOCATAGLI AD USO DI PERSONALE ABITAZIONE - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO. APPELLO - SENTENZA NON DEFINITIVA - DECADENZA DELLA FACOLTÀ DI IMPUGNARE IN VIA PRINCIPALE - FACOLTÀ DI IMPUGNAZIONE INCIDENTALE NEL CASO CHE LA CONTROPARTE IMPUGNI LA SENTENZA DEFINITIVA. APPELLO -SENTENZA NON DEFINITIVA - MANCATA DICHIARAZIONE DI RISERVA DI IMPUGNAZIONE NELLA PRIMA UDIENZA ISTRUTTORIA SUCCESSIVA ALLA COMUNICAZIONE DELLA SENTENZA - IRRITUALITÀ DELLA RISERVA - CONSEGUENZE. APPELLO - SENTENZA NON DEFINITIVA - INSERZIONE NEL FASCICOLO DELL'APPELLANTE - TERMINE - MANCATA INSERZIONE CONSEGUENZE.

A) la parte resistente al ricorso principale, quando intende riproporre una questione avente carattere pregiudiziale o preliminare (di rito o di merito), deve proporre ricorso incidentale non condizionato, affinché la Corte suprema possa esaminare immediatamente le questioni proposte con il ricorso incidentale, che potrebbero paralizzare o assorbire l'esame del ricorso principale. B) la clausola risolutiva espressa, non riferita ad una determinata obbligazione, o a più obbligazioni pure individualmente determinate, ma riferita genericamente a tutte le obbligazioni assunte nel contratto o ad ogni possibile inadempimento contrattuale, ha l'efficacia di una semplice clausola di stile, sicché il verificarsi di uno degli inadempimenti genericamente e complessivamente considerati, non dà luogo alla risoluzione di diritto del contratto a norma dell'art.1456 cc, ma importa pur sempre, al pari dell'ipotesi in cui la clausola non esista, una necessità della pronuncia di risoluzione per autorità del giudice, a mezzo di sentenza costitutiva, e previa la valutazione, inderogabilmente prescritta, della non scarsa importanza dell'inadempimento secondo il principio fissato dall'art, 1455 cc. C) l'introduzione della concubina da parte del conduttore nella casa locatagli per personale abitazione, specie se il locatore ha espressamente delimitato le categorie di persone abilitate a fruire dell'abitazione insieme con il conduttore stesso, può, secondo le circostanze, costituire inadempimento, e di una gravità tale da condurre, alla risoluzione del contratto. Escluso che la gravità di siffatto inadempimento sia in re ipsa, la valutazione di esso, rispetto all'interesse del locatore ed al suo possibile danno, muta secondo il luogo, l'ambiente, la moralità media ed il costume ivi imperanti, nonché secondo le varie forme che il concubinato può assumere da quelle sfacciate e scandalose, a quelle discrete e normalmente tollerabili, imitanti, specie per lunga durata pregressa e l'età avanzata dei conviventi, il decoro esteriore e la stabilità di una legittima convivenza uxoria. D) salva l'ipotesi di pronuncie distinte su domande e su rapporti sostanzialmente autonomi, la decadenza della facoltà di impugnare in via principale la sentenza non definitiva, non impedisce che risorga rispetto a detta sentenza la facoltà di impugnazione incidentale tardiva, nelle forme e nei termini previsti dall'art. 224 cpc, qualora la controparte abbia impugnato la sentenza definitiva, o, comunque, una sentenza non definitiva, successiva rispetto a quella per cui si era verificata la decadenza. E)nel sistema di riserva facoltativa di impugnazione contro sentenza non definitiva introdotto rispettivamente per l'appello e per il ricorso per Cassazione con gli art. 35 e 42 della legge di riforma 14 luglio 1950, n. 581, a modificazione del testo originario degli art. 340 e 361 del cpc, la mancata dichiarazione di riserva nella prima udienza istruttoria successiva alla comunicazione della sentenza o l'irritualità della riserva stessa, produce soltanto la decadenza dal diritto che è oggetto della riserva stessa, e perciò dalla facoltà di impugnazione differita, ma non preclude l'Esercizio del potere di impugnazione immediata, cioè di quella da esperirsi, secondo le regole generali, entro il termine per l'impugnazione, sia quello stabilito dall'art. 325 cpc sia quello più lungo previsto dall'art. 327, decorrenti rispettivamente dalla notificazione e dalla pubblicazione della sentenza stessa. F) per la prosecuzione del giudizio di secondo grado dopo una sentenza d'appello non definitiva, non si richiede affatto che questa sia prodotta entro la prima udienza istruttoria successiva alla decisione, essendo sufficiente che di detta sentenza non definitiva - se ed in quanto necessaria ai fini della decisione finale di merito - sia inserita copia autentica nel fascicolo dell'appellante prima della chiusura dell'istruzione. Se tale inserzione venga omessa, il collegio può ordinare all'appellante la produzione della sentenza, e in ultima ipotesi, non adempiuto l'ordine di produzione, deve il giudice rigettare in merito l'appello, per Mancanza di un documento indispensabile allo scopo di valutare la fondatezza delle ragioni dell'appellante.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1456, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 340, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 361, Legge 14/07/1950 num. 581 art. 35, Legge 14/07/1950 num. 581 art. 42

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)