Sez. 2, Sentenza n. 399 del 23/01/1989 (Rv. 461526 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - LIMITI OGGETTIVI - INESISTENZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - LIMITI OGGETTIVI - INESISTENZA.*
Conformemente alla ratio ispiratrice dell'art. 334 cod. proc. civ. - volta a riequilibrare la posizione processuale della parte parzialmente soccombente e favorevole ad accettare la sentenza soltanto se anche la controparte sia disposta a fare altrettanto, senza dover subire gli effetti della decadenza dal diritto di impugnare o della propria acquiescenza - le parti contro le quali è stata proposta impugnazione e quelle chiamate ad integrare il contraddittorio a norma dell'art. 331 cod. proc. civ., possono proporre impugnazione incidentale tardiva nei termini previsti dagli artt. 343, 370 e 371 dello stesso codice anche quando abbia carattere autonomo, in quanto non investe lo stesso capo (od altro connesso o dipendente) già oggetto dell'impugnazione principale, non risultando, neppure dalla lettera della norma, alcun limite oggettivo all'ammissibilità dell'impugnazione. (Conf 6311/88, mass n 460653; (Conf 2149/87, mass n 451378; (contra 179/82, mass n 417867; (contra 4708/81, mass n 415439; (contra 4434/81, mass n 415137; (contra 6231/80, mass n 409954; (contra 2491/55, mass n 880401).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 343, Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)