Sez. 1, Sentenza n. 15754 del 22/04/2025 Cc. (dep. 22/04/2025) Rv. 287842-03
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI | Trattenimento amministrativo delle persone straniere richiedenti protezione - Presentazione della domanda durante il periodo di trattenimento presso il CPR - Art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 142 del 2015 - Interpretazione - Conseguenze.
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI
In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere, nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, l'art. 6, comma 5, d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142, nello stabilire che i termini di restrizione della libertà personale dello straniero previsti dal successivo art. 14, comma 5, effetto di un primo provvedimento dell'autorità di pubblica sicurezza già convalidato, sono sospesi nel caso in cui la persona trattenuta presenti domanda di asilo, va intrepretato nel senso che la privazione della libertà personale non resta priva di titolo fino al momento in cui il questore, dopo avere registrato la domanda, adotti un nuovo provvedimento di trattenimento ai sensi del comma 3 del citato art. 6, purché lo stesso venga trasmesso al giudice competente per la convalida entro 48 ore dalla sua adozione e convalidato nelle successive 48 ore, ferma restando l'insuperabilità dei termini massimi di durata della misura previsti dalla legge. (Conf.: Sez. 1 civ., n. 32763 del 2024, Rv. 673359-01).
Costituzione art. 13, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 5 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Legge 09/12/2024 num. 187 art. 1, Decreto Legge 11/10/2024 num. 145 art. 18 bis CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 6 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 6 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 14 com. 5, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 6 com. 3 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)