Sez. 1, Sentenza n. 23931 del 26/06/2025 Cc. (dep. 26/06/2025) Rv. 288069-01
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI | Trattenimento amministrativo delle persone straniere - Domanda di protezione internazionale - Strumentalità - Effetti - Nuovo trattenimento - Termini - Durata massima - Indicazione - Precisazioni - Superamento dei termini di cui all'art. 28-bis d.lgs. n. 25 del 2008 - Sindacabilità - Sussistenza.
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI
In tema di trattenimento delle persone straniere, nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, qualora un soggetto destinatario di un provvedimento di espulsione o respingimento, trattenuto in attesa di rimpatrio, presenti domanda di protezione internazionale e l'amministrazione ne ritenga la strumentalità, disponendo un nuovo trattenimento ai sensi dell'art. 6 d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142, i termini massimi di questa misura sono quelli previsti dallo stesso art. 6, mentre l'art. 28-bis d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 stabilisce i termini delle procedure accelerate, il cui superamento non comporta la decadenza del trattenimento, bensì il riespandersi dell'effetto sospensivo automatico del provvedimento impugnato, ferma la sindacabilità giurisdizionale del
superamento dei termini previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 28-bis d.lgs. n. 25 del 2008, ove ne venga denunciato l'inutile scorrere o l'inerzia colpevole, così da attivare una valutazione in concreto della necessità di oltrepassare il limite legale, non perentorio, in funzione dell'adeguatezza dell'esame da svolgere.
Costituzione art. 13, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 5, Decreto Legge 11/10/2024 num. 145 art. 18 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 09/12/2024 num. 187 art. 1, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 28 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)