Sez. 5, Sentenza n. 9099 del 06/06/2012 (Rv. 622989 - 01)
CONSORZI - CONTRIBUTI CONSORTILI | Obbligo contributivo - Presupposti - Regime probatorio - Fondo inserito in un piano di classifica non contestato - Contestazione del cattivo funzionamento degli impianti - Onere della prova - A carico del consorziato - Fondamento.
CONSORZI - CONTRIBUTI CONSORTILI
In tema di contributi di bonifica, quando il consorziato, al fine di sottrarsi al pagamento del tributo, contesti non la legittimità o l'esattezza del provvedimento di perimetrazione di contribuenza o del piano di classificazione, ma solo il cattivo funzionamento degli impianti e l'omessa manutenzione della rete idrica, l'ente pubblico non è tenuto a fornire ulteriori elementi di prova del credito, poiché non viene meno la presunzione di legittimità della pretesa tributaria fondata sull'approvazione del perimetro di contribuenza, desumibile dall'art. 10 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, e gravano sul consorziato sia l'onere di allegazione, formulando la contestazione in modo specifico, sia l'onere di indicare e richiedere l'assunzione dei relativi mezzi di prova.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 860, Regio Decr. 13/02/1933 num. 215 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)