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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12860 del 23/07/2012 (Rv. 623413 - 01)

CONSORZI - CONTRIBUTI CONSORTILI | Obbligo contributivo - Presupposti - Regime probatorio - Fondo inserito in un piano di classifica non contestato - Assenza del perimetro di contribuenza - Presunzione del beneficio per il fondo - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-07-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623413-01

CONSORZI - CONTRIBUTI CONSORTILI

In tema di contributi di bonifica, il principio secondo cui in presenza di un piano di classifica regolarmente approvato, ed in difetto di specifica contestazione, nessun ulteriore onere probatorio grava sul Consorzio ai fini della dimostrazione del beneficio per il fondo, e quindi, del presupposto impositivo, opera solo con riferimento agli immobili inclusi nel perimetro di contribuenza e ne presuppone perciò l'esistenza, in quanto quest'ultimo, distinguendosi dal piano di classifica, non si identifica con tutto il territorio ricadente nel comprensorio consortile, ma serve a delimitare quell'area posta all'interno del comprensorio che gode o godrà dei benefici derivanti dalle particolari opere realizzate o realizzande e che, sola, può essere sottoposta a contribuzione proprio in virtù del vantaggio concretamente ricevuto.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 13/02/1933 num. 215 art. 3, Legge Reg. Puglia 07/03/2003 num. 4 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)