Sez. L, Sentenza n. 3795 del 29/07/1978 (Rv. 393344 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - DURATA MASSIMA EX ART 7 DELLA LEGGE N 25 DEL 1955 - DURATA INFERIORE EX ART 3 CCNL 29 MARZO 1939 - LEGITTIMITA - LIMITAZIONE ALLE SOLE CATEGORIE PREVISTE - DISCIPLINA APPLICABILE ALLE ALTRE CATEGORIE - TERMINE MASSIMO DI CINQUE ANNI - CATEGORIE IMPIEGATIZIE - APPRENDISTATO - ESTENSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - DURATA MASSIMA EX ART 7 DELLA LEGGE N 25 DEL 1955 - DURATA INFERIORE EX ART 3 CCNL 29 MARZO 1939 - LEGITTIMITA - LIMITAZIONE ALLE SOLE CATEGORIE PREVISTE - DISCIPLINA APPLICABILE ALLE ALTRE CATEGORIE - TERMINE MASSIMO DI CINQUE ANNI - CATEGORIE IMPIEGATIZIE - APPRENDISTATO - ESTENSIONE.*
L'art 7 della legge 29 gennaio 1955 n 25 - introducente una piu organica disciplina dell'apprendistato ed escludente il vigore di ogni altra precedente disposizione con essa in contrasto - stabilisce in cinque anni la durata massima dell'apprendistato e non e percio incompatibile con le Disposizioni che, per singoli tipi di attivita lavorative, stabiliscono un limite di durata inferiore. Deve percio ritenersi in vigore l'art 3 del CCNL 29 marzo 1939 per i dipendenti degli studi professionali, la cui efficacia erga omnes e sopravvissuta alla soppressione dell'ordinamento corporativo per effetto del DL n 369 del 1944, che stabilisce il detto limite in un anno. Ma, essendo questo limite previsto dal citato art 3 del CCNL 29 marzo 1939 solo per l'apprendistato di quei dipendenti che aspirino a divenire disegnatore, ottico, odontotecnico, ortopedico ed ernista, per i dipendenti di studi professionali che svolgano attivita diverse, in Mancanza di una previsione espressa nella contrattazione collettiva, e applicabile per la durata dello apprendistato il termine massimo di cinque anni, di cui al suddetto art 7 della legge n 25 del 1955 ed al relativo regolamento di esecuzione approvato con DPR 30 dicembre 1956 n 1668, il quale, all'art 1 cpv, prevede espressamente che l'apprendistato puo avere luogo anche per categorie impiegatizie. (V 3356/75, mass n 377494).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2134, Contr. Coll. 29/03/1939 num. 3, Legge 19/01/1955 num. 25 art. 7, DPR 30/12/1956 num. 1668 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)