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Sez. L, Sentenza n. 3356 del 16/10/1975 (Rv. 377494 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - DURATA - MASSIMA - QUINQUENNIO - DIPENDENTI DA STUDI PROFESSIONALI - DURATA MASSIMA DEL TIROCINIO - TERMINE INFERIORE - COMPATIBILITA.*
Stato
decisa il 1975-10-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/377494-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - DURATA - MASSIMA - QUINQUENNIO - DIPENDENTI DA STUDI PROFESSIONALI - DURATA MASSIMA DEL TIROCINIO - TERMINE INFERIORE - COMPATIBILITA.*

L'art 7 della legge 29 gennaio 1955 n 25 - introducente una piu organica disciplina dell'apprendistato ed escludente il vigore di ogni altra precedente disposizione con essa in contrasto - stabilisce in cinque anni la durata massima dell'apprendistato e non e percio incompatibile con le Disposizioni che, per singoli tipi di attivita lavorative, stabiliscono un limite di durata inferiore. Deve percio ritenersi in vigore l'art 3 del CCNL 29 marzo 1939 per i dipendenti degli studi professionali, la cui efficacia erga omnes e sopravvissuta alla soppressione dell'ordinamento corporativo per effetto del DL n 369 del 1944, che stabilisce il detto limite in un anno (fattispecie relativa all'Obbligo di pagare i contributi per assicurazioni sociali relativamente al periodo successivo apprendistato).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2114, Cod. Civ. art. 2115, Contr. Coll. 23/03/1939, Decr. Legge Luogoten. 23/11/1944 num. 369 art. 43 CORTE COST., Legge 19/01/1955 num. 25 art. 7, Legge 19/01/1955 num. 25 art. 43, DPR 30/12/1956 num. 1668 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)