Sez. 3, Ordinanza n. 36983 del 21/09/2001 Cc. (dep. 13/10/2001) Rv. 220315 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PROCEDIMENTO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Richiesta di riti alternativi - Nuova disciplina di cui all'art. 464, comma 4 cod. proc. pen. come modificato dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479 - Opposizione proposta dopo l'entrata in vigore della legge - Applicabilità.
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PROCEDIMENTO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE
Nel procedimento per decreto, l'art. 464, comma 3 cod.proc.pen., nel testo introdotto dall'art. 37, comma 4, della legge 16 dicembre 1999, n. 479 - in base al quale la richiesta dei riti alternativi deve essere necessariamente proposta con l'atto di opposizione - è soggetto, in quanto norma processuale, alla regola del "tempus regit actum", sicché è applicabile a tutte le ipotesi in cui l'opposizione sia stata presentata dopo l'entrata in vigore della modifica legislativa, anche quando il decreto penale sia stato notificato prima di tale momento, atteso che la nuova disciplina non ha inciso sulle facoltà esercitabili con l'atto di opposizione, ma ha introdotto una limitazione all'esercizio successivo di tali facoltà. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto corretto il giudizio di inammissibilità della richiesta di applicazione di pena avanzata all'udienza dibattimentale e non nell'atto di opposizione proposto nella vigenza della nuova disciplina).
Riferimenti normativi: Legge 16/12/1999 num. 479 art. 37 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 464 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)