Sez. 6 - L, Ordinanza n. 5725 del 03/03/2021 (Rv. 661041 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - NAVE ED AEROMOBILE (ESECUZIONE SU) - IN GENERE | Controversie di lavoro nautico - Opposizione all’esecuzione - Pignoramento di navi - Individuazione del giudice territorialmente competente - Criteri ex art. 603 c.n. - Applicabilità - Disciplina dell’espropriazione forzata ex art. 643 c.n. - Esclusione - Fondamento.
ESECUZIONE FORZATA - NAVE ED AEROMOBILE (ESECUZIONE SU) - IN GENERE
Qualora l'armatore proponga opposizione all'esecuzione avverso il pignoramento di una propria nave, in conseguenza di controversia individuale di lavoro marittimo, è competente a conoscere del processo il giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 618 bis, comma 1, c.p.c., e l'individuazione del giudice territorialmente competente deve essere effettuata in base ai criteri fissati dall'art. 603 cod. nav., in quanto, anche dopo la sentenza n. 29 del 1976 della Corte costituzionale, esso conserva vigore per quanto attiene ai criteri di determinazione della competenza territoriale, non essendo stato abrogato, né esplicitamente, né implicitamente, dalla legge 11 agosto 1973, n. 533, non trovando applicazione la disciplina di cui all'art. 643 cod. nav.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 bis com. 1, Cod. Navig. art. 603 CORTE COST., Cod. Navig. art. 643
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)