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Sez. U, Ordinanza n. 17443 del 31/07/2014 (Rv. 632604 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE | Controversie di lavoro nautico - Licenziamento - Individuazione del giudice territorialmente competente - Criteri di cui all'art. 603 cod. nav. - Applicabilità.
Stato
decisa il 2014-07-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632604-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE

In materia di controversie di lavoro nautico, l'individuazione del giudice territorialmente competente va effettuata in base ai criteri fissati dall'art. 603 cod. nav., in quanto, anche dopo la sentenza n. 29 del 1976 della Corte costituzionale, esso conserva vigore per quanto attiene ai criteri di determinazione della competenza territoriale, non essendo stata abrogato, né esplicitamente, né implicitamente, dalla legge 11 agosto 1973, n. 533. Ne consegue che, in caso di impugnazione del licenziamento, sussiste la competenza oltre che del giudice del luogo di cessazione del rapporto di lavoro, anche, quale foro alternativo, del tribunale del luogo nella cui circoscrizione è iscritta la nave.

Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 603 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)