Sez. 3, Sentenza n. 4074 del 06/12/1974 (Rv. 372688 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - COMPENSAZIONE - GIUDIZIALE - CREDITI ACCERTATI DA TITOLI GIUDIZIARI PROVVISORIAMENTE ESECUTIVI - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - COMPENSAZIONE - GIUDIZIALE - CREDITI ACCERTATI DA TITOLI GIUDIZIARI PROVVISORIAMENTE ESECUTIVI - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
Quando vengono in questione due crediti (o debiti) sanzionati da un titolo giudiziario non definitivo, ancorche provvisoriamente eseguibile, l'eventualita che il titolo giudiziario cada o venga modificato per effetto dell'impugnazione esperita od esperibile impedisce l'operativita della compensazione, la quale, essendo un mezzo di Estinzione delle obbligazioni, postula il definitivo accertamento delle obbligazioni da estinguere e non e applicabile a situazioni provvisorie. (nella specie, ottenuta sentenza costitutiva del trasferimento della proprieta di un immobile ex art 2932 cod civ subordinatamente al versamento del prezzo, la parte vittoriosa in appello pretendeva di compensare con il suo debito relativo al prezzo il credito per le spese giudiziali al cui pagamento la controparte era stata condannata. Il ricorso avverso la sentenza che aveva negato la convalida dell'offerta reale eseguita previa la suddetta compensazione e stato respinto dalla SC sulla base del principio sopra enunciato. (V 620'70, mass n 345774).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1243
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)