Sez. 3, Sentenza n. 620 del 10/03/1970 (Rv. 345774 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - COMPENSAZIONE - GIUDIZIALE - CREDITO RICONOSCIUTO DA TITOLO GIUDIZIARIO PROVVISORIAMENTE ESECUTIVO - INAMMISSIBILITA.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - COMPENSAZIONE - GIUDIZIALE - CREDITO RICONOSCIUTO DA TITOLO GIUDIZIARIO PROVVISORIAMENTE ESECUTIVO - INAMMISSIBILITA.*
Per difetto del requisito della certezza non e ammissibile la compensazione legale rispetto a crediti riconosciuti da una sentenza o da altro titolo giudiziale, provvisoriamente eseguibile. Invero la provvisoria esecuzione facoltizza la semplice temporanea esigibilita del credito, ma non concerne la sua certezza necessaria, per contro, per potere determinare ope exceptionis l'Estinzione di due debiti per le quantita corrispondenti. (Conf 3266-68, massima n 336227).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1243, Cod. Proc. Civ. art. 282 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)