Sez. U, Sentenza n. 2514 del 16/04/1985 (Rv. 440343 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - DOMANDA PROPOSTA DA UN DIPENDENTE DI UNA CAMERA DI COMMERCIO - PAGAMENTO DI UNA INTEGRAZIONE SULLA LIQUIDAZIONE DEL FONDO INDIVIDUALE DI QUIESCENZA, CON INTERESSI E RIVALUTAZIONE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - PRECEDENTE SENTENZA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO SUI CRITERI DA APPLICARE PER LA FORMAZIONE E LA LIQUIDAZIONE DEL FONDO DI QUIESCENZA - IRRILEVANZA.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - DOMANDA PROPOSTA DA UN DIPENDENTE DI UNA CAMERA DI COMMERCIO - PAGAMENTO DI UNA INTEGRAZIONE SULLA LIQUIDAZIONE DEL FONDO INDIVIDUALE DI QUIESCENZA, CON INTERESSI E RIVALUTAZIONE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - PRECEDENTE SENTENZA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO SUI CRITERI DA APPLICARE PER LA FORMAZIONE E LA LIQUIDAZIONE DEL FONDO DI QUIESCENZA - IRRILEVANZA.*
La domanda proposta dal dipendente di una camera di commercio, per sentir condannare questa, previo accertamento e quantificazione del corrispondente credito, al pagamento di un'integrazione sulla liquidazione del fondo individuale di quiescenza (in conformità del regolamento per il personale approvato con d.m. 16 marzo 1970), con la corresponsione degli interessi e la rivalutazione monetaria, investe pretese di natura sostanzialmente retributiva, che trovano titolo immediato e diretto nel rapporto di pubblico impiego con detto ente pubblico non economico, e spetta quindi alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Tale giurisdizione va affermata anche quando lo stesso attore abbia in precedenza ottenuto, dal giudice amministrativo, una pronuncia, passata in giudicato, circa i criteri generali da applicare per la formazione e liquidazione del suddetto fondo di quiescenza, atteso che siffatta pronuncia, non statuendo direttamente sul credito del dipendente, non trasforma la successiva domanda in una mera richiesta di adempimento di un debito già certo ed esigibile (spettante al giudice ordinario).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)