Sez. 1, Sentenza n. 4014 del 13/10/1992 Cc. (dep. 18/12/1992) Rv. 195092 - 01
Cosa giudicata - Divieto di un secondo giudizio ("ne bis in idem") | Medesimo fatto - Desumibilità da condotta, evento e nesso di causalità - Distinti procedimenti per il delitto di cui all'art. 416 bis cod. proc. pen. per i reati fine - Preclusione del "ne bis in idem" - Esclusione - Fattispecie.
Cosa giudicata - Divieto di un secondo giudizio ("ne bis in idem")
Per medesimo fatto, ai fini della duplicazione processuale ex art. 649 cod. proc. pen., deve intendersi ciò che risulta dai suoi elementi costitutivi e cioè da condotta, evento e nesso di causalità. Nel caso di procedimento per il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen. e di separato procedimento per i reati fine realizzati, non sussiste la preclusione del "ne bis in idem" ricorrendo l'ipotesi del concorso materiale di reati perché per il primo la condotta necessaria e sufficiente sta nella prestazione della propria adesione alla organizzazione già costituita, mentre per i secondi la condotta necessaria è quella tipica, fissata nella fattispecie criminosa. (Fattispecie di esercizio di attività di traffico di stupefacenti e associazione finalizzata a tale attività e conseguente emissione di due distinte ordinanze di custodia cautelare).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 649 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)