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Sez. 6, Sentenza n. 48691 del 05/10/2016 Ud. (dep. 17/11/2016) Rv. 268226 - 01

COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM") | Medesimo fatto - Condotta di partecipazione ad associazione mafiosa - Preclusione del "ne bis in idem" - Operatività - Condizioni - Parziale difformità sul piano temporale - Irrilevanza - Ragioni.
Stato
decisa il 2016-10-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/268226-01

COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM")

In tema di applicazione del principio del "ne bis in idem", sussiste la preclusione derivante dal giudicato per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. allorchè nel secondo giudizio venga contestata al condannato la partecipazione ad una consorteria criminale che, sebbene connotata da un'articolazione più ristretta di quella risultante dal primo giudizio, si presenta identica, quanto alla sfera operativa e di interessi, all'identità degli affiliati ed al ruolo di vertice attribuito ad uno di loro, essendo a tal fine irrilevante, stante la natura permanente del reato associativo, la parziale difformità del profilo temporale delle due contestazioni. (In motivazione la Corte ha precisato che l'analisi comparativa deve essere condotta avendo sempre come obiettivo la tutela di un diritto fondamentale e la salvaguardia della forza espansiva del principio del "ne bis in idem", ed optando per la soluzione che risulti più idonea a scongiurarne la violazione, cioè quella che, in presenza di margini di incertezza, risulti più favorevole all'imputato).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)