Sez. 2, Sentenza n. 911 del 12/06/1948 (Rv. 881985 - 01)
SENTENZA - SENTENZA PARZIALE - USI CIVICI - GIUDIZI RIUNITI PER CONNESSIONE. DIRITTI PROMISCUI E USI CIVICI - PROCEDURA - NOTIFICA DI DECISIONI. DIRITTI PROMISCUI E USI CIVICI - REVINDICA DI TERRE SOGGETTE AD USO CIVICO - MORTE DI UNO DEGLI ATTORI - SUCCESSIONE NEL RAPPORTO - IMPUGNATIVE - TERMINI.
SENTENZA - SENTENZA PARZIALE - USI CIVICI - GIUDIZI RIUNITI PER CONNESSIONE. DIRITTI PROMISCUI E USI CIVICI - PROCEDURA - NOTIFICA DI DECISIONI. DIRITTI PROMISCUI E USI CIVICI - REVINDICA DI TERRE SOGGETTE AD USO CIVICO - MORTE DI UNO DEGLI ATTORI - SUCCESSIONE NEL RAPPORTO - IMPUGNATIVE - TERMINI.
Anteriormente al nuovo codice di procedura, la legislazione speciale sugli Usi civici non considerava sentenza parziale ma definitiva, ai fini della impugnazione, quella che, provvedendo su uno dei giudizi tra loro riuniti per semplice economica processuale, definiva il processo rispetto ad alcuni possessori di terre gravate di Usi civici. La legge 10 luglio 1930 n.1078 ha per oggetto la definizione delle controversie in materia di Usi civici; in essa nell'art.2 è stabilito quale modo di notifica delle decisioni l'invio di ufficio del dispositivo e da tale notifica decorrono i termini di impugnativa. Il rapporto di rivendica di terre soggette ad uso civico è inscindibile; senonché con la morte di uno degli attori la titolarità del diritto fatto valere uti civis non si trasmette agli eredi e quindi la inscindibilità viene meno; di conseguenza non vi è successione nel diritto e nel processo, ai fini del rapporto inscindibile, con possibilità di poter beneficiare per l'impugnazione della decisione pronunziata tra più parti del termine aperto ad altra parte per la impugnazione, ma semplice possibilità di impugnare per le sole spese di lite.
Riferimenti normativi: Legge 10/07/1930 num. 1078 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)