Sez. 1, Sentenza n. 10143 del 19/10/1981 Ud. (dep. 11/11/1981) Rv. 150941 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
Ai fini della sussistenza della circostanza attenuante comune del danno patrimoniale di speciale tenuità, non è sufficiente che lo stesso sia lieve, essendo necessario che esso sia di Rilevanza economica minima e la relativa valutazione deve essere effettuata con riferimento al momento in cui il fatto criminoso venne commesso. (nella specie tale non è stato ritenuto un danno di lire duecentomila cagionato nel 1977). (V mass nn 149654, 149618 e 149196).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)