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Sez. L, Sentenza n. 2983 del 07/02/2011 (Rv. 616124 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE | Società in liquidazione - Ordine di reintegrazione nel posto di lavoro - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616124-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE

La reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro può essere disposta anche nei confronti di una società posta in liquidazione, allorché non risulti avvenuta la cessazione definitiva dell'attività sociale e l'azzeramento effettivo dell'organico del personale.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2452

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)