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Sez. L, Sentenza n. 741 del 19/01/2004 (Rv. 569494 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - LIQUIDATORI - POTERI - IN GENERE | Divieto di nuove operazioni - Sussistenza - Nuove operazioni - Nozione - Atti giustificantisi con lo scopo di liquidazione - Legittimazione in capo ai liquidatori - Sussistenza - Fattispecie relativa ad intimazione di licenziamento.
Stato
decisa il 2004-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569494-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - LIQUIDATORI - POTERI - IN GENERE

La società per azioni, regolarmente sciolta, continua a sopravvivere come soggetto collettivo, all'unico scopo di liquidare i risultati della cessata attività sociale, sicché non è consentito ai liquidatori, in virtù del richiamo operato dall'art. 2452 cod. civ. alla disciplina dettata dagli artt. 2278 e 2279 cod. civ. con riguardo alle società semplici, intraprendere nuove operazioni, intendendosi per tali quelle che non si giustificano con lo scopo di liquidazione o definizione dei rapporti in corso, ma che costituiscono atti di gestione dell'impresa sociale, che, se compiuti, sono inefficaci per carenza di potere. (Fattispecie concernente la legittimazione dei liquidatori ad intimare il licenziamento, ritenuta dal giudice di merito e confermata dalla S.C.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2278, Cod. Civ. art. 2279, Cod. Civ. art. 2452

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)