Sez. 2, Sentenza n. 13768 del 27/06/2005 (Rv. 582065 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE | Nullità della procura del convenuto - Specifica impugnazione sul punto - Necessità - Censura contenuta nella memoria difensiva del giudizio di legittimità - Inammissibilità.
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE
Il difetto della procura del convenuto, come i vizi della sentenza e in genere quelli degli atti processuali - che ne costituiscono l'antecedente logico e cronologico - possono essere fatti valere solo attraverso le impugnazioni, con la conseguenza che è inammissibile l'eccezione di nullità della procura utilizzata dal convenuto per costituirsi in primo grado, sollevata in sede di legittimità con la memoria depositata ex art. 378 cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 378
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)