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Sez. 3, Sentenza n. 4020 del 23/02/2006 (Rv. 587939 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - NULLITÀ DELLA SENTENZA O DEL PROCEDIMENTO | Nullità della procura - Conseguenze - Nullità della citazione - Sentenza - Nullità - Sussistenza - Suscettibilità di passaggio in giudicato - Sussistenza - Rimedi - Impugnazione ai sensi dell'art. 161 cod. proc. civ. - Necessità.
Stato
decisa il 2006-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587939-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - NULLITÀ DELLA SENTENZA O DEL PROCEDIMENTO

L'eventuale nullità della procura al difensore non determina l'inesistenza dell'atto di citazione, con la conseguenza, da un canto, che quest'ultimo è idoneo ad introdurre il processo e ad attivare il potere-dovere del giudice di decidere, dall'altro, che l'atto conclusivo del processo, ossia la sentenza, è nullo per carenza di un presupposto processuale per la valida costituzione del processo, ma non inesistente, ed è perciò suscettibile di passaggio in giudicato in caso di mancata, tempestiva impugnazione. Qualora la nullità non sia stata fatta valere in appello, essa non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità, a causa dell'intervenuta preclusione derivante dal principio di cui all'art. 161 cod. proc. civ., secondo il quale tutti i motivi di nullità della sentenza si convertono in motivi di impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 378

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)