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Sez. L, Ordinanza n. 5912 del 05/03/2024 (Rv. 670330-01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITA' - IN GENERE | Indennità di disoccupazione ordinaria - Periodi di malattia di durata inferiore all'anno - Esclusione dal biennio rilevante ai fini del computo del requisito contributivo - Condizioni - Osservanza degli oneri di denuncia imposti dall'art. 11 del d.P.R. n. 818 del 1957 - Necessità.
Stato
decisa il 2024-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670330-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITA' - IN GENERE

In tema di diritto all'indennità di disoccupazione ordinaria, in ipotesi di periodi di malattia dell'assicurato riconducibili, per la durata inferiore all'anno, all'ambito applicativo dell'art. 56, lettera a), n. 2, del r.d.l. n. 1827 del 1935, per escludere un determinato periodo dal biennio rilevante ai fini del computo del requisito contributivo di cui all'art. 74, comma, 1 del medesimo r.d.l., è indispensabile l'osservanza degli oneri di denuncia imposti dall'art. 11 del d.P.R. n. 818 del 1957, trattandosi di adempimenti funzionali a consentire all'Inps il tempestivo accertamento sancito dalla legge come condizione per tale esclusione.

Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 56 CORTE COST., Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 74, DPR 26/04/1957 num. 818 art. 11 CORTE COST., DPR 26/04/1957 num. 818 art. 37 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)