Sez. L - , Sentenza n. 26218 del 18/10/2018 (Rv. 651194 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE | Indennità di disoccupazione a requisiti ridotti - Requisito contributivo dei 78 giorni - Riposi ordinari - Computo - Fondamento - Quantificazione della retribuzione giornaliera assoggettabile a contribuzione ex artt. 3 e 4 del d.P.R. n. 818 del 1957 - Irrilevanza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE
In materia di indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti, ai fini del raggiungimento del requisito contributivo dei 78 giorni, di cui all'art. 7, comma 3, del d.l. n. 86 del 1988, conv. con modif. in l. n. 160 del 1988, applicabile "ratione temporis", vanno computate non soltanto le giornate di effettiva prestazione del lavoro, ma anche quelle non lavorate, qualora interne ad un periodo complessivamente considerato lavorativo e per le quali sussista l'obbligo di contribuzione, quali l'assenza per festività e per ferie, i periodi di maternità e di malattia nonché i riposi ordinari, tra i quali rientrano le domeniche in forza di quanto previsto dall'art. 9 del d.lgs. n. 66 del 2003, mentre non rileva quanto previsto dagli artt. 3 e 4 del d.P.R. n. 818 del 1957, che attengono all'individuazione del "quantum" della retribuzione giornaliera assoggettabile a contribuzione.
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1957 num. 818 art. 3, DPR 26/04/1957 num. 818 art. 4, Decreto Legge 21/03/1988 num. 86 art. 7 com. 3 CORTE COST., Legge 20/05/1988 num. 160 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/04/2003 num. 66 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)