Sez. 2, Sentenza n. 796 del 09/02/1989 (Rv. 461815 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE - RISULTANZE NON VALUTATE - ONERE DI SPECIFICAZIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE - RISULTANZE NON VALUTATE - ONERE DI SPECIFICAZIONE.*
Il controllo della congruità e logicità della motivazione, al fine del Sindacato di legittimità su un apprezzamento di fatto del giudice di merito, postula la specificazione da parte del ricorrente - se necessario anche mediante la trascrizione integrale nel ricorso - della risultanza (parte di un documento, di un'affermazione del consulente tecnico, di una deposizione testimoniale, di una dichiarazione della controparte, ecc.) che egli assume decisiva e non valutata o insufficientemente valutata dal giudice, perché solo tale specificazione consente alla Corte di Cassazione - alla quale è precluso, salva la denunzia di error in procedendo, l'esame diretto dei fatti di causa - di delibare la decisività della risultanza non valutata, con la conseguenza che deve ritenersi inidoneo allo scopo il ricorso con cui, nel denunziare l'omessa valutazione da parte del giudice di merito di una circostanza decisiva, ci si limiti a rinviare alla prospettazione fatta negli Atti di causa.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)