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Sez. 2, Sentenza n. 1070 del 28/04/1966 (Rv. 322152 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - RINNOVAZIONE DELLE INDAGINI IN APPELLO - ACCETTAZIONE DELLE CONCLUSIONI DI UNO DEI CONSULENTI - NECESSITA DI CONFUTARE LE CONCLUSIONI DELL'ALTRO - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1966-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/322152-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - RINNOVAZIONE DELLE INDAGINI IN APPELLO - ACCETTAZIONE DELLE CONCLUSIONI DI UNO DEI CONSULENTI - NECESSITA DI CONFUTARE LE CONCLUSIONI DELL'ALTRO - INSUSSISTENZA.*

Il giudice di merito, ove condivida le conclusioni del consulente tecnico di ufficio, non e tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del proprio convincimento. Pertanto, nelle cause che, come quelle in tema di previdenza, esigono la rinnovazione in appello della consulenza tecnica, il giudice di secondo grado che si uniformi al parere di uno dei consulenti, difforme da quello dell'altro, non e tenuto a confutare analiticamente gli argomenti addotti dal consulente dal quale dissente, essendo tale confutazione implicita nell'accoglimento delle conclusioni esposte nell'altra consulenza. *

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 196, Cod. Proc. Civ. art. 463

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)