Sez. 3, Sentenza n. 421 del 19/01/1987 (Rv. 450161 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - DI UFFICIO - ACCOGLIMENTO DELLA CONCLUSIONE DEL CONSULENTE NOMINATO IN APPELLO - CONFUTAZIONE ESPRESSA DELLE RISULTANZE DEL PRECEDENTE ACCERTAMENTO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - DI UFFICIO - ACCOGLIMENTO DELLA CONCLUSIONE DEL CONSULENTE NOMINATO IN APPELLO - CONFUTAZIONE ESPRESSA DELLE RISULTANZE DEL PRECEDENTE ACCERTAMENTO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Il giudice del merito non è vincolato dalle conclusioni della consulenza tecnica e, allorché accoglie le conclusioni di una seconda consulenza tecnica disposta nel corso del giudizio - esponendo le ragioni che l'inducono a ritenerle esatte e persuasive - non è tenuto a confutare in modo espresso e particolareggiato le risultanze del precedente accertamento, essendo la confutazione implicita nell'accettazione dei risultati della seconda consulenza. (Conf 3697/71, mass n 355473; (Conf 1070/66, mass n 322152).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 195
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)