Sez. 5, Sentenza n. 8803 del 17/05/1985 Ud. (dep. 11/10/1985) Rv. 170641 - 01
PENA - APPLICAZIONE - IN GENERE - MISURA SOSTITUTIVA - DETERMINAZIONE - DISCREZIONALITÀ - NELLA FASE DI INDIVIDUAZIONE DEI PRESUPPOSTI ED IN QUELLA DI APPLICAZIONE.*
PENA - APPLICAZIONE - IN GENERE - MISURA SOSTITUTIVA - DETERMINAZIONE - DISCREZIONALITÀ - NELLA FASE DI INDIVIDUAZIONE DEI PRESUPPOSTI ED IN QUELLA DI APPLICAZIONE.*
Il giudice, nello esaminare se esistano i presupposti per la adozione di una misura sostitutiva, deve attenersi alla sanzione che irrogherebbe, in concreto, avvalendosi dei suoi poteri discrezionali in materia. Indi l'ulteriore valutazione della scelta, fra le misure previste, di quella più idonea al reinserimento sociale del reo è svincolata dai criteri tradizionali ed implica un indefinito margine discrezionale, con l'Obbligo di rigorosa motivazione. (V mass 162398).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 77 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)