Sez. 5, Sentenza n. 776 del 21/12/1983 Ud. (dep. 27/01/1984) Rv. 162398 - 01
PENA - IN GENERE - APPLICAZIONE - IN GENERE - MISURA SOSTITUTIVA - CRITERI DELLA SUA DETERMINAZIONE.*
PENA - IN GENERE - APPLICAZIONE - IN GENERE - MISURA SOSTITUTIVA - CRITERI DELLA SUA DETERMINAZIONE.*
Ai fini dell'applicazione della misura sostitutiva, il giudice deve prima determinare la pena da infliggere in concreto (detentiva, pecuniaria o congiunta), e, qualora ritenga di applicare una pena congiunta, deve ragguagliare (in base ai criteri previsti dall'art. 135 cod. pen.) la pena pecuniaria a quella detentiva, e, dopo averla sommata a quest'ultima, deve accertare se la pena così fissata sia compresa nel "limite" indicato dall'art. 77 legge 24 novembre 1981 n. 689 ("modifiche al sistema penale"). (V mass n 157525; (V mass n 157020; (V mass n 156167).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 135 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 77 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)