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Sez. 1, Sentenza n. 383 del 26/01/1977 (Rv. 383925 - 01)

ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - PROCURATORE DELLA REPUBBLICA - PARTE NECESSARIA - OMESSA CITAZIONE - NULLITA - INTERVENTO IN UDIENZA DEL PM - SANATORIA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1977-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/383925-01

ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - PROCURATORE DELLA REPUBBLICA - PARTE NECESSARIA - OMESSA CITAZIONE - NULLITA - INTERVENTO IN UDIENZA DEL PM - SANATORIA - ESCLUSIONE.*

In tema di contenzioso elettorale amministrativo, il procuratore della Repubblica presso il tribunale, quale soggetto legittimato ad impugnare i provvedimenti adottati dagli organi comunali, e parte necessaria anche nel giudizio di secondo grado, con la conseguenza che la mancata citazione del medesimo, su iniziativa del ricorrente, ovvero su ordine di integrazione del contraddittorio emesso dalla Corte di appello, determina nullita del procedimento e della sentenza. Tale nullita non e sanata dall'intervento in udienza del pubblico ministero presso la Corte di appello, trattandosi di soggetto diverso dal titolare dell'Azione. (Conf 2073/74, mass n 370366; (Conf 1337/72, mass n 357879).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, DPR 16/05/1960 num. 570 art. 15 CORTE COST., DPR 16/05/1960 num. 570 art. 82 CORTE COST., Legge 23/12/1966 num. 1147 art. 1 CORTE COST., Legge 23/12/1966 num. 1147 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)