Sez. 1, Sentenza n. 2073 del 12/07/1974 (Rv. 370366 - 01)
ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - PROCEDIMENTO - GIUDIZIO DI APPELLO - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DEL PM PRESSO IL TRIBUNALE - MANCATA INTEGRAZIONE - INAMMISSIBILITA DELL'IMPUGNAZIONE - INTERVENTO DEL PM PRESSO LA CORTE DI APPELLO - IRRILEVANZA - NULLITA PER DIFETTO DI INTEGRAZIONE - RILEVABILITA DI UFFICIO ANCHE IN CASSAZIONE.*
ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - PROCEDIMENTO - GIUDIZIO DI APPELLO - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DEL PM PRESSO IL TRIBUNALE - MANCATA INTEGRAZIONE - INAMMISSIBILITA DELL'IMPUGNAZIONE - INTERVENTO DEL PM PRESSO LA CORTE DI APPELLO - IRRILEVANZA - NULLITA PER DIFETTO DI INTEGRAZIONE - RILEVABILITA DI UFFICIO ANCHE IN CASSAZIONE.*
Nel giudizio d'appello, in materia elettorale, il contraddittorio deve essere integrato nei confronti del pubblico ministero presso il tribunale, quale litisconsorte necessario, a pena di inammissibilita dell'impugnazione, ne importa sanatoria dell'omessa integrazione lo intervento in udienza del pubblico ministero presso la Corte d' appello. La nullita che dal difetto di integrazione deriva al giudizio di appello e rilevabile d'ufficio anche in Cassazione. (V 1337'72, mass n 357879).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, DPR 16/05/1960 num. 570 art. 82 CORTE COST., Legge 23/12/1966 num. 1147 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)