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Sez. 1, Sentenza n. 2541 del 10/08/1962 (Rv. 253787 - 01)

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - FUNZIONE - MEZZO DI PAGAMENTO - EMISSIONE DI ASSEGNO CONSTITUTIVA DI MUTUO - ONERE DELLA PROVA DI TALE RAPPORTO.*
Stato
decisa il 1962-08-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/253787-01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - FUNZIONE - MEZZO DI PAGAMENTO - EMISSIONE DI ASSEGNO CONSTITUTIVA DI MUTUO - ONERE DELLA PROVA DI TALE RAPPORTO.*

L'assegno bancario non e uno strumento di credito, bensi un mezzo fiduciario di esazione inerente ad un credito gia scaduto ed e considerato, pertanto, normalmente, come modo di Estinzione di un debito da parte del traente. Conseguentemente, l'emissione dell'assegno non puo essere interpretata come costitutiva di un credito a favore del traente nei confronti del prenditore, e, qualora il traente stesso sostenga che l'emissione dell'assegno sia costitutiva di mutuo, ha l'Onere di provare i fatti a fondamento di tale rapporto. (Conf 2740/60, 2898/58).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1813, Legge 21/12/1933 num. 1736 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)