Sez. 1, Sentenza n. 347 del 17/01/1983 (Rv. 425147 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTO - SUGLI ATTI PREGIUDIZIALI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI E TITOLO ONEROSO, PAGAMENTO E GARANZIE - IN GENERE - REVOCATORIA FALLIMENTARE DI NEGOZIO TRASLATIVO DI DETERMINATE MERCI, NON RESTITUIBILI - CONSEGUENZE - OBBLIGO DI CONSEGNA DEL 'TANTUNDEM' - LIMITI - MANCATA INDIVIDUAZIONE DEL "GENUS" DEI BENI MEDESIMI - OBBLIGO DI CORRESPONSIONE DELL'EQUIVALENTE PECUNIARIO - COMPUTO.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTO - SUGLI ATTI PREGIUDIZIALI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI E TITOLO ONEROSO, PAGAMENTO E GARANZIE - IN GENERE - REVOCATORIA FALLIMENTARE DI NEGOZIO TRASLATIVO DI DETERMINATE MERCI, NON RESTITUIBILI - CONSEGUENZE - OBBLIGO DI CONSEGNA DEL 'TANTUNDEM' - LIMITI - MANCATA INDIVIDUAZIONE DEL "GENUS" DEI BENI MEDESIMI - OBBLIGO DI CORRESPONSIONE DELL'EQUIVALENTE PECUNIARIO - COMPUTO.*
La revocatoria fallimentare del negozio traslativo di determinate merci, delle quali non sia possibile la restituzione, comporta l'Obbligo di consegna del 'tantundem' solo quando si tratti di beni fungibili ed il suddetto negozio fornisca elementi sufficienti per l'individuazione del "genus" di appartenenza dei beni medesimi, mentre, in difetto di tali indicazioni (nella specie, trattandosi del trasferimento di bottiglie di "whisky" senza precisazione di marca, volume, annata), determina l'insorgere dell'Obbligo di corrispondere l'equivalente pecuniario, secondo il valore dato a quelle merci dalle parti all'atto della stipulazione del negozio revocato, tenendo conto della sopravvenuta svalutazione monetaria fino alla data della decisione.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1178, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)