Sez. 1, Sentenza n. 4069 del 08/07/1985 (Rv. 441594 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - PARZIALE INADEMPIMENTO DEL COMPRATORE FALLITO - ACCORDO DI RESTITUZIONE DELLA COSA AL VENDITORE - "DATIO IN SOLUTUM" E PAGAMENTO DI DEBITO CON MEZZI NON NORMALI - CONFIGURABILITÀ - ASSOGGETTABILITÀ E REVOCATORIA FALLIMENTARE - EFFETTI - IMPONIBILITÀ DI RESTITUZIONE DEL BENE PER PRECEDENTE VENDITA A TERZI DA PARTE DEL COMPRATORE - CONSEGUENZE.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - PARZIALE INADEMPIMENTO DEL COMPRATORE FALLITO - ACCORDO DI RESTITUZIONE DELLA COSA AL VENDITORE - "DATIO IN SOLUTUM" E PAGAMENTO DI DEBITO CON MEZZI NON NORMALI - CONFIGURABILITÀ - ASSOGGETTABILITÀ E REVOCATORIA FALLIMENTARE - EFFETTI - IMPONIBILITÀ DI RESTITUZIONE DEL BENE PER PRECEDENTE VENDITA A TERZI DA PARTE DEL COMPRATORE - CONSEGUENZE.*
Qualora le parti della vendita di un bene mobile, in relazione alla parziale inadempienza del compratore al pagamento del prezzo, stabiliscano la restituzione della cosa al venditore, ed il relativo accordo, alla stregua della complessiva ricostruzione della volontà delle parti, debba intendersi non come una risoluzione consensuale del precedente rapporto, ma come una "datio in solutum", rivolta ad estinguere l'indicato residuo debito mediante trasferimento di "res pro pecunia", la suddetta restituzione viene ad integrare un pagamento di debito pecuniario con mezzi non normali, e resta conseguentemente soggetta a revocatoria, a seguito del sopravvenuto fallimento del compratore, a norma dell'art. 67 primo comma n. 2 del R.d. 16 marzo 1942 n. 267. L'accoglimento di tale revocatoria, nel concorso dei requisiti fissati dalla citata norma, non può trovare limiti od ostacoli nella circostanza che il convenuto non sia più in grado di restituire il bene, per averlo a sua volta alienato, trattandosi di situazione che spiega rilievo al diverso fine di comportare la sua condanna, anziché alla riconsegna del bene, al versamento dello equivalente in denaro (secondo il valore che esso aveva al momento della stipula del negozio revocato, da liquidarsi tenendo conto della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla decisione), senza che si renda in proposito necessaria la dimostrazione di un intento fraudolento nel trasferire ad altri il bene medesimo. (V 347/83, mass n 425147).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)