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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20313 del 09/10/2015 (Rv. 637354 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - IN GENERE | Domanda di rimborso delle spese sostenute dal querelato - Competenza - Giudice del processo penale - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-10-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/637354-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - IN GENERE

La condanna del querelante alla rifusione delle spese sostenute dal querelato deve essere richiesta davanti al giudice del procedimento penale, in quanto l'onere economico sostenuto dalla persona querelata per difendersi in giudizio non può essere considerato danno, ai sensi dell'art. 2043 c.c., ed è soggetto alla disciplina prevista per la regolamentazione delle spese del giudizio dagli art. 91 e 92 c.p.c., applicabile anche nel processo penale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 427 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)