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Sez. 1, Sentenza n. 556 del 22/01/1998 (Rv. 511801 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Dichiarazione di fallimento da parte del giudice al quale è stato trasmesso il fascicolo dal giudice dichiaratosi incompetente - Opposizione - Notificazione al creditore istante innanzi al primo giudice - Necessità.
Stato
decisa il 1998-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/511801-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - IN GENERE

Nel giudizio d'opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento il creditore istante è contraddittore necessario. Dichiarata l'incompetenza dal giudice "a quo", attivato dall'istanza del creditore, la trasmissione del fascicolo al giudice ritenuto competente per la dichiarazione di fallimento non vale a recidere la continuità della seconda con la prima fase e, conseguentemente, non qualifica la dichiarazione di fallimento come fallimento d'ufficio e non esclude la necessità della notificazione dell'atto di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento al creditore istante innanzi al tribunale dichiaratosi incompetente (nella specie la S.C. ha ritenuto corretta la decisione d'appello che aveva dichiarato nullità della sentenza di primo grado resa nel giudizio d'opposizione senza che fosse stato integrato il contraddittorio con il creditore istante.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 9, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 9, Legge Falliment. art. 18 com. 3 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 18 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)