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Sez. 1, Sentenza n. 2796 del 28/03/1997 (Rv. 503384 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Litisconsorzio necessario - Del curatore e dei creditori istanti - Sussistenza.
Stato
decisa il 1997-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/503384-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - IN GENERE

L'art. 18 della legge fall., prescrive, al comma terzo, che l'opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento deve essere proposta con atto di citazione da notificarsi al curatore ed al creditore richiedente, prefigurando, in tal modo, con la previsione che il giudizio debba svolgersi nei confronti di costoro, un'ipotesi di litisconsorzio necessario. Conseguentemente, anche in appello, è necessario che il giudizio si svolga nei confronti delle stesse parti che hanno assunto la veste di contraddittori necessari in primo grado, con la conseguenza che, in caso di mancata citazione di una o di alcune di esse, il giudice debba integrare il contraddittorio ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ.. La violazione della ora richiamata norma da parte del giudice d'appello, comporta, a seguito della conseguente cassazione della sentenza impugnata, la remissione della causa al giudice di appello, perché provveda all'integrazione del contraddittorio ed alla rinnovazione del giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)