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Sez. 2, Sentenza n. 1155 del 19/10/1970 Ud. (dep. 03/02/1971) Rv. 116506 - 01

PROVA PENALE - IMPRONTE DIGITALI - AFFERMAZIONE DI RESPONSABILITA FONDATA UNICAMENTE SULL'ACCERTAMENTO DATTILOSCOPICO - LEGITTIMITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1970-10-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/116506-01

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L'indagine dattiloscopica puo essere assunta dal giudice come prova dell'identificazione della persona cui essa si riferisce se non vi siano dubbi sulla correttezza dei metodi di rilevazione, se la rivelazione stessa e il confronto siano stati eseguiti con criteri scientifici e se sia stata rilevata una corrispondenza di almeno quattordici, quindici punti d'identita. (V 113215, anno 1969, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)