Sez. T, Ordinanza n. 33773 del 21/12/2024 (Rv. 673158-01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IMU | Art. 1, comma 769, della l. n. 160 del 2019 - Abrogazione art. 2, comma 5-bis, d.l. n. 102 del 2013, conv. con modif. dalla l. n. 124 del 2013 - Esclusione - Esonero pagamento IMU per i fabbricati-merce - Presentazione della dichiarazione - Necessità - Surrogabilità - Conoscenza acquisita aliunde dal Comune delle condizioni fattuali generatrici del beneficio - Esclusione.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IMU
In tema di IMU, l'art. 1, comma 769, della l. n. 160 del 2019, vigente dall'anno di imposta 2020, non ha abrogato, neppure implicitamente, l'art. 2, comma 5-bis, del d.l. n. 102 del 2013, conv. con modif. dalla l. n. 124 del 2013, per cui l'esonero dal pagamento dell'IMU per i fabbricati-merce continua a essere subordinato alla necessaria presentazione della dichiarazione, non altrimenti surrogabile, nemmeno dalla conoscenza acquisita aliunde dal Comune delle condizioni fattuali generatrici del beneficio.
Decreto Legge 31/08/2013 num. 102 art. 2 com. 5 CORTE COST., Legge 28/10/2013 num. 124 CORTE COST., Legge 27/12/2019 num. 160 art. 1 com. 769 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)