Sez. 5 - , Ordinanza n. 28931 del 18/10/2023 (Rv. 669250 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IMU | Esenzione di cui all'art. 2, comma 5-bis, del d.l. n. 102 del 2013 - Presupposto - Dichiarazione del possesso dei requisiti - Necessità - Termine di decadenza - Inosservanza - Conseguenze.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IMU
In tema di IMU, l'esenzione prevista dall'art. 2, comma 5-bis, del d.l. n. 102 del 2013, conv. con modif. dalla l. n. 124 del 2013, per l'abitazione principale degli appartenenti alle Forze armate ed alle Forze di polizia (con ordinamento civile o militare) presuppone che la dichiarazione del possesso dei requisiti e degli indentificativi catastali dell'immobile sia presentata, a pena di decadenza, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, sicché l'agevolazione non spetta in caso di presentazione in epoca successiva alla scadenza del termine decadenziale, essendo inidonea a rimuovere ex tunc la preclusione al godimento del beneficio, fatta salva la valenza per gli anni successivi.
Decreto Legge 31/08/2013 num. 102 art. 2 com. 5 CORTE COST., Legge 28/10/2013 num. 124 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)