Sez. 3, Ordinanza n. 21935 del 26/06/2026 (Rv. 678789-01)
RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI") | Azione revocatoria - Eventus damni - Interesse ad agire - Successione - Accettazione pura e semplice - Confusione patrimoniale - Capienza - Onere della prova - Utilità residuale - Fattispecie. SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITA' (PURA E SEMPLICE) - CON BENEFICIO DI INVENTARIO - IN GENERE - In genere.
RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI")
In tema di azione revocatoria, l'eventus damni va accertato in concreto quale rischio di infruttuosità o maggiore difficoltà dell'esecuzione forzata, sicché, in caso di morte del debitore, l'accettazione pura e semplice dell'eredità da parte dell'erede, pur determinando la confusione dei patrimoni, non esclude di per sé il pregiudizio alle ragioni creditorie, ove non sia dimostrata la capienza del patrimonio complessivo dell'erede tale da garantire integralmente la soddisfazione del credito. (Nella specie, la S.C. ha affermato la persistenza, pur a seguito della morte del debitore donante, dell'interesse del creditore all'azione revocatoria di un atto di donazione, in difetto di prova, da parte dell'erede che aveva accettato l'eredità puramente e semplicemente, della consistenza e capienza attuale e concreta del patrimonio acquisito).
Cod. Civ. art. 490, Cod. Civ. art. 497, Cod. Civ. art. 2740, Cod. Civ. art. 2901, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)