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Sez. 1, Sentenza n. 3623 del 24/02/2004 (Rv. 570433 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE | Atto di riassunzione - Contenuto - Elementi soggettivi ed oggettivi necessari per riattivare il rapporto processuale quiescente - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570433-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE

L'atto di riassunzione del processo interrotto, pur potendo, per il principio di equivalenza delle forme, consistere in una comparsa o ricorso o in un atto di citazione, deve contenere, in ogni caso, gli elementi soggettivi ed oggettivi necessari per riattivare il rapporto processuale quiescente. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto inidonea allo scopo l'istanza, notificata alla controparte unitamente al conseguente provvedimento di fissazione della nuova udienza, con cui una parte aveva richiesto al presidente del tribunale la sostituzione del giudice istruttore trasferito, atteso che detta istanza non conteneva, in particolare, gli elementi richiesti dall'art. 125 disp. Att. Cod. proc. civ., nn. 5 e 6, cioè l'invito alla controparte a costituirsi nei termini stabiliti dall'art. 166 cod. proc. civ. e l'indicazione del provvedimento del giudice, ovvero dell'evento a causa del quale era fatta la riassunzione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 125

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)